Decreto Semplificazioni: cosa cambia nell’edilizia?

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27/07/2020

Diminuiscono i vincoli per le ricostruzioni e per le manutenzioni straordinarie. Scompare, invece, rispetto al testo in bozza, la possibilità di sanare alcuni abusi edilizi con una sanzione pecuniaria.

 

Il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, meglio noto come Decreto Semplificazioni 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), dopo essere stato varato dal Governo “salvo intese”, espressione che ha fatto molto discutere, è ora in vigore. Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, il testo introduce, allo scopo di dare una spinta al Paese snellendo la burocrazia, varie novità in diversi settori: pubblica amministrazione, appalti, digitalizzazione, green economy.

In qualità di Decreto Legge, la nuova norma dovrà in un prossimo futuro passare al vaglio del Parlamento, che potrebbe apportarvi delle modifiche. In ogni caso, al momento ha valore di legge.

 

Le semplificazioni in materia edilizia

Un settore interessato dal Dl Semplificazioni è l’edilizia, a cui è dedicato l’art. 10. Proprio sull’edilizia il Decreto aveva rischiato di arenarsi. Inizialmente infatti avrebbe dovuto contenere la semplificazione delle procedure per sanare gli abusi edilizi tramite la sola sanzione pecuniaria, quando gli abusi stessi non determinassero effetti sul carico urbanistico, cioè non imponessero un aumento di strutture e opere per far fronte a un incremento di popolazione.

Il proposito è stato letto come una reintroduzione del condono e bocciato da alcune forze politiche di maggioranza. Da qui la decisione di Conte di cassare del tutto la proposta. Decisione che ha deluso molti operatori del settore, che hanno fatto notare che la semplificazione si sarebbe applicata solo a edifici non tutelati.

 

Meno vincoli per le demolizioni con ricostruzione

Le demolizioni con ricostruzione vengono ricondotte alla categoria “ristrutturazioni”, il che consente, per questi interventi, di fruire del Superbonus del 110% previsto dal Decreto Rilancio.

Inoltre si allentano i vincoli di conservazione della volumetria e dell’altezza dell’edificio demolito, a condizione che si mantengano le distanze preesistenti. L’eventuale aumento di volumetria potrà essere realizzato anche con interventi fuori sagoma. Queste novità non sono applicabili per immobili inseriti in zone urbanistiche A (che rivestono un valore storico, artistico o di pregio ambientale), dove demolizione e ricostruzione sono consentite solo nell’ambito di piani urbanistici comunali di riqualificazione.

 

Manutenzioni straordinarie: diventa più facile aprire una nuova finestra

L’art. 10 del Dl Semplificazioni introduce alcune facilitazioni anche per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie.

In primo luogo, viene ammesso il cambio di destinazione d’uso di un immobile, a condizione che non comporti incrementi del carico urbanistico. Da questo momento le manutenzioni straordinarie possono prevedere modifiche ai prospetti, cioè alle facciate degli edifici, se, citando il testo del Decreto, “necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela”.

Se, per esempio, viene attuato un frazionamento e un locale resta senza finestre, sarà possibile ora aprirne una; similmente si potrà aprire una porta se necessaria all’accesso a una parte dell’immobile.

Qualche problema, a detta degli operatori, probabilmente deriverà dall’interpretazione del concetto di “decoro architettonico”. Sembrerebbe esclusa la possibilità di aprire finestre solo per gusto personale, cioè senza una necessità concreta. Naturalmente non sarà possibile alcuna modifica delle facciate di edifici tutelati.

 

Per prorogare la Scia basterà una comunicazione

Con l’entrata in vigore del Dl Semplificazioni diventa possibile prorogare la validità dei titoli edilizi (CILA, comunicazione inizio attività asseverata; SCIA, segnalazione certificata di inizio attività; super SCIA, segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire; PdC, permesso di costruire) con una semplice comunicazione, prima che siano decorsi i termini, allo Sportello unico comunale per l’Edilizia (SUE), avendo a disposizione un’ulteriore proroga per giustificati motivi.

 

Meno incertezze con il silenzio-assenso

Il concetto di silenzio-assenso è stato introdotto nel 2001 per impedire che una richiesta di permesso di costruzione rimanesse inevasa, da parte dell’ufficio competente, per un tempo indeterminato.

Si è stabilito pertanto che, se entro 90 (per i Comuni con meno di 100mila abitanti) o 180 giorni dal deposito del permesso di costruire, l’ufficio tecnico del Comune non si pronuncia, vale il silenzio assenso, cioè il silenzio equivale a un provvedimento di accoglimento.

Con il Dl Semplificazioni lo Sportello unico per l’Edilizia “rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti”. Cioè, entro 15 giorni il Sue deve dare un riscontro al richiedente.

 

Si riducono i contributi di costruzione comunali

Il permesso di costruire comprende anche il versamento di un contributo di costruzione al Comune su cui sorgerà l’immobile, contributo che si determina in base all’incidenza degli oneri di costruzione e al costo della costruzione stessa.

Per agevolare “gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione”, il Dl Semplificazioni stabilisce una riduzione non inferiore del 20% di tale contributo, concedendo ai Comuni la libertà di deliberare ulteriori riduzioni, fino all’azzeramento del contributo stesso.

 

Meno burocrazia e più fiducia nell’edilizia privata

Nei mesi scorsi l’Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ha chiesto al Governo di investire nell’edilizia pubblica e di incentivare quella privata, dandole più fiducia.

Questo a fronte del fatto che la filiera delle costruzioni costituisce il 22% del Pil nazionale e dà lavoro a circa 3 milioni di addetti. Una risposta potrebbe già essere contenuta nel testo del Dl Semplificazioni. Saranno quindi le applicazioni pratiche delle nuove norme a definire la loro efficacia in termini di rilancio del settore.

 

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